accettazione eredità tardiva a nome e per conto di un minore
Not.
Federico Trainito
Successione legittima apertasi nel
1992; chiamati all'eredità il coniuge e la figlia minorenne (nata nel 1989 e,
dunque, attualmente minore d'età); bene caduto in successione
l'immobile adibito ad abitazione familiare, che continua ad essere abitato dal
coniuge e dalla figlia.
In ordine alla quota devoluta alla minore, non viene
effettuata accettazione con beneficio di inventario nel termine decennale di
prescrizione. Adesso io dovrei stipulare l'atto di vendita a terzi
dell'immobile in questione.
Ritenete che l'accettazione con beneficio di inventario
tardiva sia possibile, argomentando ex art. 489 c.c.?
Sull'argomento, Capozzi
e, sia pure "incidenter tantum", Cass. n.
1267/86 (in Vita Notarile ' 86, pag. 262) sono per la negativa.
Aderendo a questa tesi, a chi
deve ritenersi devoluta la quota in esame? E' ipotizzabile un accrescimento,
sia pure in senso atecnico, in favore della
madre?
Ovvero, posto che il termine di prescrizione
è decorso anche per i chiamati ulteriori, deve
ritenersi che si sia devoluta allo Stato, ex art. 586 c.c.?
In alternativa,
ammesso che si riesca ad ottenere l'autorizzazione del G.T. per la
tardiva accettazione con beneficio di inventario e la successiva autorizzazione
del Tribunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 493, c.c., e dell’art. 747, c.p.c.,
per la vendita della quota devoluta alla minore, una volta stipulato l'atto,
come potrei tutelare il terzo acquirente (che, peraltro è a conoscenza del
problema e, dunque, ne è esclusa la buona fede di cui al 742 c.p.c.) dal rischio di eventuali impugnative?
Not.
Diego Podetti
L'art. 485, c.c., prevede un termine per l'accettazione beneficiata da
parte del chiamato capace nel possesso di beni ereditari, decorso il quale
termine egli è erede puro e semplice.
L'art. 487, c.c., stabilisce che il
chiamato che non sia nel possesso di beni ereditari può accettare l'eredità con
beneficio di inventario nel termine di prescrizione del diritto di accettare
l'eredità.
L'art. 472, c.c., prevede come unico
modo di accettazione dell'eredità a nome e per conto dei minori (o
interdetti) quello con beneficio di inventario, escludendo tanto una
accettazione pura e semplice, espressa o tacita, quanto un acquisto
dell'eredità ex lege, in virtù del possesso, e
l'art. 489, c.c., fissa il termine di un anno dal compimento
della maggiore età per accettare l'eredità con beneficio di inventario (o, se
già accettata, per compiere l'inventario).
Sempre che nel
frattempo non si sia compiuto il termine prescrizionale del diritto di
accettare l'eredità.
Fino al decorso del suddetto termine
prescrizionale, se il minore è ancora tale, il suo legale rappresentante può
sempre accettare a suo nome l'eredità con beneficio di inventario.
Decorso il termine prescrizionale non
parrebbe possibile una accettazione beneficiata
dell'eredità.
Tuttavia la
prescrizione non è rilevabile d'ufficio e può essere rinunziata, anche
tacitamente, da parte di chi ha interesse a farla valere, una volta che sia
compiuta (artt. 2938, 2937, c.c.).
Chi è, nel caso di specie, interessato a far valere la prescrizione?
Il coniuge
superstite, madre della minore, che, in mancanza della figlia, resta unico
erede.
Infatti la madre, al momentro della apertura della successione,
era nel possesso di beni ereditari, ha perciò acquistato l'eredità e tale
acquisto non può essere inteso come limitato alla quota, poiché solo il
concorso determina le quote.
Inoltre, nel caso vi
fossero stati ascendenti o fratelli o sorelle del de cuius,
può sempre eccepire nei loro confronti la prescrizione
del diritto di accettare l'eredità.
Ma, se la madre, con le debite
autorizzazioni giudiziali, dichiari di vendere una quota dell'immobile
ereditario a nome e per conto della minore, tale suo comportamento appare
incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione e quindi costitisce rinuncia tacita alla prescrizione.
In conclusione, sotto il profilo
operativo, farei fare alla madre, sia pure oltre il termine prescrizionale, la accettazione dell'eredità beneficiata a nome e per conto
della minore e le farei vendere, in proprio ed a nome e per conto della minore,
l'immobile ereditario.