accettazione eredità tardiva a nome e per conto di un minore


 

Not. Federico Trainito

 

Successione legittima apertasi nel 1992; chiamati all'eredità il coniuge e la figlia minorenne (nata nel 1989 e, dunque, attualmente minore d'età); bene caduto in successione l'immobile adibito ad abitazione familiare, che continua ad essere abitato dal coniuge e dalla figlia.

 

In ordine alla quota devoluta alla minore, non viene effettuata accettazione con beneficio di inventario nel termine decennale di prescrizione. Adesso io dovrei stipulare l'atto di vendita a terzi dell'immobile in questione.

 

Ritenete che l'accettazione con beneficio di inventario tardiva sia possibile, argomentando ex art. 489 c.c.?

 

Sull'argomento, Capozzi e, sia pure "incidenter tantum", Cass. n. 1267/86 (in Vita Notarile ' 86, pag. 262) sono per la negativa.

Aderendo a questa tesi, a chi deve ritenersi devoluta la quota in esame? E' ipotizzabile un accrescimento, sia pure in senso atecnico, in favore della madre? 

Ovvero, posto che il termine di prescrizione è decorso anche per i chiamati ulteriori, deve ritenersi che si sia devoluta allo Stato, ex art. 586 c.c.?  

 

In alternativa,  ammesso che si riesca ad ottenere l'autorizzazione del G.T. per la tardiva accettazione con beneficio di inventario e la successiva autorizzazione del Tribunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 493, c.c., e dell’art. 747, c.p.c., per la vendita della quota devoluta alla minore, una volta stipulato l'atto, come potrei tutelare il terzo acquirente (che, peraltro è a conoscenza del problema e, dunque, ne è esclusa la buona fede di cui al 742 c.p.c.) dal rischio di eventuali impugnative?

 

 


 

Not. Diego Podetti

 

L'art. 485, c.c., prevede un termine per l'accettazione beneficiata da parte del chiamato capace nel possesso di beni ereditari, decorso il quale termine egli è erede puro e semplice.

 

L'art. 487, c.c.,  stabilisce che il chiamato che non sia nel possesso di beni ereditari può accettare l'eredità con beneficio di inventario nel termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.

 

L'art. 472, c.c.,  prevede come unico modo di accettazione dell'eredità a nome e per conto dei minori (o interdetti) quello con beneficio di inventario, escludendo tanto una accettazione pura e semplice, espressa o tacita, quanto un acquisto dell'eredità ex lege, in virtù del possesso, e l'art. 489, c.c.,  fissa il termine di un anno dal compimento della maggiore età per accettare l'eredità con beneficio di inventario (o, se già accettata, per compiere l'inventario). 

Sempre che nel frattempo non si sia compiuto il termine prescrizionale del diritto di accettare l'eredità.

 

Fino al decorso del suddetto termine prescrizionale, se il minore è ancora tale, il suo legale rappresentante può sempre accettare a suo nome l'eredità con beneficio di inventario.

Decorso il termine prescrizionale non parrebbe possibile una accettazione beneficiata dell'eredità.

 

Tuttavia la prescrizione non è rilevabile d'ufficio e può essere rinunziata, anche tacitamente, da parte di chi ha interesse a farla valere, una volta che sia compiuta (artt. 2938, 2937, c.c.).

 

Chi è, nel caso di specie, interessato a far valere la prescrizione?

Il coniuge superstite, madre della minore, che, in mancanza della figlia, resta unico erede.

Infatti la madre, al momentro della apertura della successione, era nel possesso di beni ereditari, ha perciò acquistato l'eredità e tale acquisto non può essere inteso come limitato alla quota, poiché solo il concorso determina le quote.

Inoltre, nel caso vi fossero stati ascendenti o fratelli o sorelle del de cuius, può sempre eccepire nei loro confronti la prescrizione del diritto di accettare l'eredità.

 

Ma, se la madre, con le debite autorizzazioni giudiziali, dichiari di vendere una quota dell'immobile ereditario a nome e per conto della minore, tale suo comportamento appare incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione e quindi costitisce rinuncia tacita alla prescrizione.

 

In conclusione, sotto il profilo operativo, farei fare alla madre, sia pure oltre il termine prescrizionale, la accettazione dell'eredità beneficiata a nome e per conto della minore e le farei vendere, in proprio ed a nome e per conto della minore, l'immobile ereditario.